Art. 58
CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo XII

Art. 58

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In vigore dal 13 apr 1961
In caso di licenziamento, il personale trasferito avrà diritto al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purchè tale ritorno avvenga entro sei mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-58