CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo XIII

Art. 61

In vigore dal 13 apr 1961
Durante il periodo di malattia previsto dall'articolo precedente il lavoratore avrà diritto: a) alle prestazioni sanitarie dell'Istituto Nazionale, Assicurazione Malattie, siccome previsto dal D. L. 31 ottobre 1947, n. 1304, al quale si fa riferimento; b) ad una indennità pari al 50% della normale retribuzione globale percepita, da corrispondersi dallo Istituto stesso, sempre a norma del D. L. sopra citato; c) ad un'integrazione dell'indennità di cui alla lettera precedente fino ad un limite massimo di lire 25.000, ragguagliate a mese, da corrispondersi dal datore di lavoro ed a suo carico. Il datore di lavoro ha pertanto l'obbligo di iscrivere i propri dipendenti all'Istituto suddetto, il quale a lui si sostituisce ad ogni effetto nella corresponsione di quanto fissato alle lettere a) e b) del presente articolo. Tali prestazioni, nella misura che sarebbero dovute dall'Istituto, gravano integralmente sul datore di lavoro ove questi non abbia ottemperato all'obbligo di iscrizione o sia moroso nei riguardi dell'Istituto. Restano ferme le particolari condizioni di miglior favore previste dalla legge per le provincie redente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-61

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