Art. 59
CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo XIII

Art. 59

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In vigore dal 13 apr 1961
In caso di malattia, il lavoratore ha l'obbligo di darne notizia al proprio datore di lavoro non oltre il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza per malattia, salvo il caso di giustificato impedimento. Trascorso il termine predetto, l'assenza, sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dall' del presente CCNL. A richiesta della ditta il lavoratore è tenuto ad esibire il certificato medico e a sottoporsi ad eventuale visita di controllo.
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