CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo XX

Art. 76

In vigore dal 13 apr 1961
Le retribuzioni dovranno essere corrisposte a mezzo di busta paga, sopra la quale dovrà essere chiaramente specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo delle retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare la somma globale contenuta nella busta stessa. Dovranno pure essere elencate distintamente sulla busta paga tutte le ritenute effettuate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-76

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