CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo XXIII

Art. 93

In vigore dal 13 apr 1961
Non sono ammesse tolleranze nell'orario di lavoro. I ritardatari saranno puniti con la trattenuta dello importo delle spettanze corrispondenti al ritardo, maggiorato da una multa pari all'ammontare della trattenuta. La punizione dovrà essere comunicata per iscritto e la trattenuta dovrà figurare sulla busta paga. In caso di recidiva nel ritardo, la terza volta il datore di lavoro potrà raddoppiare l'importo della muta. Persistendo il lavoratore nei ritardi, potranno essere adottati provvedimenti disciplinari più severi e, dopo formale diffida per iscritto, anche quello della risoluzione del rapporto di lavoro senza la corresponsione dell'indennità di licenziamento e senza preavviso.
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