Art. 83
CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici

Art. 83

3 / 119
In vigore dal 13 apr 1961
In caso di fallimento della ditta, il dipendente ha diritto alle indennità di preavviso e di anzianità stabilite nel presente contratto, come per il caso di licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato a norma di legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-83