CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici
Art. 83
3 / 119In vigore dal 13 apr 1961
In caso di fallimento della ditta, il dipendente ha diritto alle indennità di preavviso e di anzianità stabilite nel presente contratto, come per il caso di licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato a norma di legge.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-83