Art. 39
CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo VIII

Art. 39

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In vigore dal 13 apr 1961
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 40% sulla paga base, fermo restando il diritto per il lavoratore al riposo compensativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-39