CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo XII
Art. 52
61 / 119In vigore dal 13 apr 1961
La ditta ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla propria residenza. In tal caso al personale - fatta esclusione per i viaggiatori di commercio e per il personale avente convenzioni speciali - compete:
1) il rimborso delle spese effettive di viaggio;
2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
3) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, fatte in esecuzione del mandato e nell'interesse della ditta;
4) una diaria che verrà stabilita nei contratti integrativi provinciali in misura non inferiore al doppio della paga globale di fatto percepita dal lavoratore; qualora non vi sia pernottamento fuori sede, la diaria verrà ridotta di un terzo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-52