CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo XXIV
Art. 99
In vigore dal 13 apr 1961
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ove non esistano valide ragioni di contestazione da parte del datore di lavoro, il prestatore d'opera dovrà essere posto in condizione di poter ritirare senz'altro la cauzione prestata entro il termine di quindici giorni dalla data di cessazione del servizio.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-99