CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo XXV

Art. 100

In vigore dal 13 apr 1961
Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise, che non siano i comuni grembiuli neri, la spesa relativa è a carico del datore di lavoro. È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-100

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