CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo XXV
Art. 100
100 / 119In vigore dal 13 apr 1961
Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise, che non siano i comuni grembiuli neri, la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-100