CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo XXVI

Art. 104

In vigore dal 13 apr 1961
I membri della Commissione Interna in carica non possono essere licenziati per motivi inerenti l'esplicazione della loro funzione di rappresentanza dei lavoratori dell'azienda. Analogo trattamento sarà riservato per un periodo di sei mesi ai membri delle Commissioni Interne uscenti che siano rimasti in carica almeno un anno. Eventuali divergenze rientrano nella normale competenza delle Commissioni paritetiche provinciali di cui al successivo .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-104

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