CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo XXVII

Art. 109

In vigore dal 13 apr 1961
Il licenziamento o il trasferimento da una residenza all'altra dei lavoratori che abbiano la qualifica di dirigenti sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, devono essere motivati e non possono, comunque, avvenire per ragioni inerenti all'esercizio della carica ricoperta. In caso di contestazione, l'accertamento delle ragioni suddette è demandato in sede conciliativa alla competenza delle Associazioni sindacale provinciali o nazionali, a seconda che il dirigente ricopra carica provinciale o nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-109

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