Accordo 14 ottobre 1954 modificativo del CCNL 17 luglio 1951Titolo XXVIII

Art. 1

In vigore dal 13 apr 1961
ACCORDO DEL 14 OTTOBRE 1954 MODIFICATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 17 LUGLIO 1951 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI FARMACEUTICI E SPECIALITÀ MEDICINALI Il giorno 14 ottobre 1954 in Roma tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GROSSISTI DI SPECIALITÀ MEDICINALI E PRODOTTI CHIMICO FARMACEUTICI rappresentata dal vice presidente dott. Luigi De Albertis, con L'intervento della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO rappresentata dal vice presidente comm. Vincenzo Aliotta assistito dal dott. Manlio Lo Vecchio Musti e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO E AGGREGATI, rappresentata dal segretario responsabile dottore Guglielmo Rizzo, dal segretario Raffaele Di Giesi e dai signori Gastone Palazzi e Renato Giovannacci, con l'intervento della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dal senatore Renato Bitossi, la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI AL COMMERCIO rappresentata dal segretario generale Ugo Zino, dal segretario Nazionale Sindacale Giulio Pettinelli e dal sig. Emilio Ronchi, con l'intervento della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI rappresentata dal segretario confederale dott. Paolo Cavezzali assistito dal sig. Pasquale Trozzi, e l'UNIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE COMMERCIALI aderente alla U.I.L. rappresentata dal segretario nazionale Umberto Pagarti e dal sig. Carlo Scalvini si è stipulato il presente accordo nazionale modificativo del Contratto Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali del 17 luglio 1951, . A parziale modifica dell' del contratto nazionale sopra menzionato gli scatti di anzianità saranno corrisposti nella misura del 4% (quattro per cento) e calcolati sulla retribuzione base tabellare aumentata dall'indennità di contingenza in vigore al momento della maturazione dei singoli scatti. La modifica di cui al precedente comma andrà in vigore a partire dalla maturazione del primo periodo di paga successivo alla data del 29 luglio 1954 e si applicherà all'ultimo scatto in corso di godimento e a quelli che matureranno successivamente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-aom-1

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