Accordo 14 ottobre 1954 modificativo del CCNL 17 luglio 1951›Titolo XXVIII
Art. 2
In vigore dal 13 apr 1961
A modifica dell' del contratto nazionale, l'indennità di contingenza sarà computata, ai fini della liquidazione dell'indennità di licenziamento, dall'inizio del rapporto di lavoro.
Per l'indennità spettante ai dimissionari resta confermato l' del contratto nazionale.
Tanto nel caso di licenziamento che in quello di dimissioni, la media delle provvigioni, premi di produzione o partecipazione agli utili sarà computata come per legge.
Le modifiche di cui al presente articolo avranno applicazione per le risoluzioni dei rapporti di lavoro successivi alla data del 29 luglio 1954.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-aom-2