Accordo 14 ottobre 1954 modificativo del CCNL 17 luglio 1951Titolo XXVIII

Art. 4

In vigore dal 13 apr 1961
A parziale modifica dell' del contratto nazionale resta convenuto che il periodo minimo di ferie di giorni 12 non può essere frazionato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-aom-4

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