Accordo 7 maggio 1956 modificativo del CCNL 17 luglio 1951›Titolo XXVIII
Art. 2
In vigore dal 13 apr 1961
Con decorrenza 1 giugno 1956 agli , del Contratto collettivo nazionale di lavoro 17 luglio 1951 sono così modificati:
". - Le ore straordinarie di lavoro verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 15%.
Le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 25%.
Le ore straordinarie di lavoro prestate di notte - ritenendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino - verranno retribuite con la paga normale conglobata maggiorata del 50%. Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro".
". - Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 25% sulla paga oraria normale conglobata, fermo restando il diritto per il lavoratore al riposo compensativo".
". - In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari e il caropane".
". - In caso di dimissioni, al lavoratore dimissionario sarà corrisposta una indennità di anzianità commisurata come segue:
a) in caso di anzianità di servizio fino a dieci anni compiuti e dopo il compimento del secondo anno di servizio presso l'azienda: il 50% dell'indennità di licenziamento stabilita nell' del presente contratto;
b) in caso di anzianità di servizio compresa fra il decimo ed il quindicesimo anno compiuto: il 75% della indennità di licenziamento di cui all';
c) in caso di anzianità di servizio compresa fra il quindicesimo e il ventesimo anno: l'85%, dell'indennità di licenziamento di cui all';
d) nel caso di anzianità di servizio oltre il ventesimo anno compiuto: l'intera indennità di cui al citato .
Per i lavoratori e le lavoratrici che abbiano compiuto quindici anni di servizio e rispettivamente il 60 e il 55 anno di età, la percentuale di cui al punto c) è elevata al 100%.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-amm-2