Accordo 7 maggio 1956 modificativo del CCNL 17 luglio 1951›Titolo XXVIII
Art. 1
In vigore dal 13 apr 1961
ACCORDO NAZIONALE DEL 7 MAGGIO 1956 MODIFICATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 17 LUGLIO 1951 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI FARMACEUTICI E SPECIALITÀ MEDICINALI E DI CONGLOBAMENTO DELLE VOCI DELLA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE MEDESIMO
Il 7 maggio 1956 in Roma
Tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GROSSISTI DI SPEICIALITÀ MEDICINALI E PRODOTTI CHIMICO FARMACEUTICI rappresentata dai vice-presidenti sig.
Carlo Rebessi e dott. Luigi De Albertis e dal cav. Vittorio Ulivi assistiti dal dottore Giulio Zino e dall'avv. Dante Lojoli; con l'intervento della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO rappresentata dal presidente Sergio Casaltoli, assistito dal Capo dei servizi sindacali dott. Manlio Lo Vecchio Musti;
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO ED AGGREGATI rappresentata dal segretario responsabile dottore Guglielmo Rizzo, dai segretari Raffaele di Giesi e Umberto Lari e dai signori Gastone Palazzi, Gaetano Faggi e Domenico Gotta;
la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI E AFFINI (F.I.S.A.S.C.A.), rappresentata dal segretario generale sig.
Giulio Pettinelli, dal segretario nazionale Enrico Meneghelli e dai componenti il Consiglio nazionale avv. prof. Sebastiano Ferlito, Emilio Ronchi, Luisa Panciroli, Bruno Bianchi;
l'UNIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE COMMERCIALI E AFFINI (U.I.D.A.C.), rappresentata dal segretario nazionale Umberto Pagani e dai signori Augusto Testa, Amleto Melani e Luigi Tagli,
si è stipulato
il presente accordo nazionale modificativo del Contratto collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali del 17 luglio 1951 e di conglobamento delle voci della retribuzione del medesimo personale.
.
Con decorrenza 1 giugno 1956 le Organizzazioni provinciali delle Associazioni Sindacali stipulanti procederanno al conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali sommando la paga-base attualmente in vigore, l'indennità di contingenza provinciale al marzo 1951, l'importo dei punti di "scala mobile"scattati a tutto il 30 novembre 1955 in virtù dell'accordo 17 maggio 1951, nonché gli eventuali terzi elementi contrattuali.
Resteranno escluse dal conglobamento l'indennità di caro pane e le indennità di mensa, trasporto e altre eventuali ove esistenti, nonché l'importo dei punti di "scala mobile" derivanti da variazioni verificatesi dopo il 30 novembre 1955.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-amm-1