Accordo 14 ottobre 1954 modificativo del CCNL 17 luglio 1951Titolo XXVIII

Art. 5

In vigore dal 13 apr 1961
A partire dal 1 agosto 1954 il massimale di L. 25.000 di cui all' del contratto nazionale è elevato a L. 30.000.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-aom-5

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