Art. 5
Accordo 14 ottobre 1954 modificativo del CCNL 17 luglio 1951Titolo XXVIII

Art. 5

115 / 119
In vigore dal 13 apr 1961
A partire dal 1 agosto 1954 il massimale di L. 25.000 di cui all' del contratto nazionale è elevato a L. 30.000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-aom-5