CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo XXVIII

Art. 110

In vigore dal 13 apr 1961
Il presente CCNL avrà vigore dal giorno della sua stipulazione e scadrà il 31 dicembre 1952 Qualora non ne sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato, e cosi di anno in anno. Nel caso di disdetta, il presente contratto continuerà ad avere vigore fino alla stipulazione del nuovo, semprechè tale stipulazione sia conclusa entro il termine di otto mesi. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-110

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