CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 13 apr 1961
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 17 LUGLIO 1951 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI FARMACEUTICI E SPECIALITÀ MEDICINALI
L'anno 1951 il giorno 17 del mese di luglio in Roma
Tra
L'Associazione Nazionale Grossisti di Specialità Medicinali e Prodotti Chimico-Farmaceutici rappresentata dal vice presidente Carlo Rebessi, dal rag. Arturo Testoni, dal dott. Carlo Tosi e dal dott.
Luigi De Albertis assistiti dall'avv. Dante Lojoli, con l'intervento della Confederazione Generale Italiana del Commercio rappresentata dal suo presidente Amato Festi assistito dal dott. Manlio Lo
Vecchio-Musti
e
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio Ausiliari e Turismo (F.I.L.C.A.T.) rappresentata dal segretario responsabile dott.
Guglielmo Rizzo, dai segretari Umberto Lari e rag. Giulio Belli. e dai signori Gastone Palazzi, Giuseppe Tupputi, Damenico Gotta e Giovanni Zucchini, con l'intervento della Confederazione Generale Italiana del Lavoro rappresentata dal dott. Luciano Lama;
la Federazione Italiana Sindacati Addetti Commercio e Affini (F.I.S.A.C.) rappresentata da! segretario generale Amleto Mantegazza assistito dai signori Alfonso Vesentini, Attilio Tesone e Carla Bastogi con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori rappresentata dal segretario sindacale on. Luigi Morelli assistito dall'ing. Salvatore Bruno;
l'Unione Italiana del Lavoro rappresentata dal signor Umberto Pagani
si è stipulato
il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro.
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Il presente contratto collettivo nazionale disciplina il rapporto di lavoro tra le aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e di specialità medicinali e il relativo personale dipendente di ambo i sessi.
Esso ha efficacia per tutto il territorio nazionale e alla data della sua entrata in vigore e per la materia da esso disciplinata sostituisce il Contratto collettivo Nazionale di Lavoro per il personale delle aziende commerciali di merci d'uso e prodotti industriali del 10 settembre 1939 e ogni altro contratto o accordo integrativo o modificativo di esso, stipulati dalle disciolte organizzazioni sindacali, i quali devono pertanto considerarsi decaduti ad ogni effetto.
Sono parimenti sostituiti tutti gli ulteriori contratti e accordi applicabili alla medesima categoria, nonché tutte le norme esistenti per effetto di usi e consuetudini.
Le condizioni di miglior favore in atto si intendono rispettate e fatte salve.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-1