CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie
Art. 57
In vigore dal 13 apr 1961
A1 lavoratore spetta la retribuzione fissata per contratto o per accordi individuali, se più favorevoli, comprensiva di tutti gli elementi costituenti di essa e, dove esistono, di quelli aggiuntivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-57