CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie
Art. 59
In vigore dal 13 apr 1961
Le tabelle dei minimi di stipendio spettanti ai farmacisti lavoratori sono fissate negli accordi provinciali e regionali integrativi del presente contratto, da stipulare tra le rispettive organizzazioni sindacali territoriali ed eventualmente sotto gli auspici degli Ordini dei farmacisti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-59