CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 59

In vigore dal 13 apr 1961
Le tabelle dei minimi di stipendio spettanti ai farmacisti lavoratori sono fissate negli accordi provinciali e regionali integrativi del presente contratto, da stipulare tra le rispettive organizzazioni sindacali territoriali ed eventualmente sotto gli auspici degli Ordini dei farmacisti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-59

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