CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 55

In vigore dal 13 apr 1961
Il licenziamento in tronco può essere adottato nei riguardi di: a) chi sistematicamente si assenti dal lavoro senza giustificato motivo; b) chi commetta furto o danneggiamento volontario del materiale dell'azienda; c) chi commetta atti di insubordinazione grave; d) chi commetta atti che offendono la morale; e) chi sia più volte recidivo di colpe per le quali sia incorso nel provvedimento del richiamo della multa o della ammonizione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-55

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