CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie
Art. 55
In vigore dal 13 apr 1961
Il licenziamento in tronco può essere adottato nei riguardi di:
a) chi sistematicamente si assenti dal lavoro senza giustificato motivo;
b) chi commetta furto o danneggiamento volontario del materiale dell'azienda;
c) chi commetta atti di insubordinazione grave;
d) chi commetta atti che offendono la morale;
e) chi sia più volte recidivo di colpe per le quali sia incorso nel provvedimento del richiamo della multa o della ammonizione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-55