CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 53

In vigore dal 13 apr 1961
Le infrazioni disciplinari potranno essere punite secondo la gravità della mancanza con i provvedimenti seguenti: a) richiamo verbale; b) multa di due ore di stipendio per giornata; c) ammonizione scritta; d) licenziamento in tronco.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-53

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