CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie
Art. 53
In vigore dal 13 apr 1961
Le infrazioni disciplinari potranno essere punite secondo la gravità della mancanza con i provvedimenti seguenti:
a) richiamo verbale;
b) multa di due ore di stipendio per giornata;
c) ammonizione scritta;
d) licenziamento in tronco.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-53