CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 50

In vigore dal 13 apr 1961
Indennità per dimissioni. In caso di dimissioni del lavoratore, il datore di lavoro non è tenuto a corrispondergli alcuna indennità per il primo anno di servizio, mentre per i successivi è tenuto a corrispondergli una indennità della misura seguente: a) dall'inizio del secondo anno di servizio e fino a tutto il terzo anno di servizio, il 40% dell'indennità spettante in caso di licenziamento; b) dall'inizio del quarto anno di servizio e fino a tutto il quinto anno di servizio, il 75% dell'indennità spettante in caso di licenziamento; c) dall'inizio del sesto anno di servizio in poi, il 100% dell'indennità spettante in caso di licenziamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-50

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