CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie
Art. 49
In vigore dal 13 apr 1961
In caso di morte, in conformità dell'art. 2122 del codice civile, cap. V Lavoro, va corrisposta agli aventi diritto per legge, l'indennità sostitutiva del preavviso, la indennità di anzianità e tutti gli altri emolumenti snaturati fino al giorno della morte. Le suddette indennità devono essere liquidate anche in caso di suicidio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-49