CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie
Art. 52
In vigore dal 13 apr 1961
Il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera con diligenza ed a svolgere scrupolosamente le mansioni affidategli cooperando al miglioramento dell'esercizio.
In particolare il farmacista direttore non può essere influenzato nè subire imposizioni dal datore di lavoro in contrasto con le norme emanate dall'autorità prefettizia e dagli ordini dei farmacisti, per quanto riguarda la applicazione delle tariffe ufficiali e sindacali per la vendita al pubblico dei medicinali, nonché delle convenzioni vigenti con gli enti mutualistici, onde non costituire mezzo di sopraffazione ai danni del pubblico o di illecita concorrenza nei confronti delle altre farmacie. Le eventuali infrazioni vanno denunciate all'Ordine dei farmacisti per i provvedimenti del caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-52