CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie
Art. 56
In vigore dal 13 apr 1961
Certificato di servizio. In caso di licenziamento o di dimissioni per qualsiasi causa, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2124 del codice civile a rilasciare al lavoratore un certificato del servizio prestato, nonostante qualsiasi eventuale contestazione sulla liquidazione dei reciproci rapporti.
Il certificato deve contenere l'indicazione del tempo durante il quale egli è rimasto in servizio, della natura delle mansioni disimpegnate e dell'importo della retribuzione mensile percepita nell'ultimo mese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-56