CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie
Art. 60
In vigore dal 13 apr 1961
Agli stipendi suddetti vanno aggiunti: l'indennità di contingenza, nella misura variabile fissata provincialmente per i lavoratori del commercio categoria A, l'indennità di caro pane, come per legge, nonché gli assegni familiari e tutte le altre indennità accessorie che dovessero eventualmente essere stabilite con disposizione di carattere generale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-60