CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 58

In vigore dal 13 apr 1961
Il pagamento delle retribuzioni deve avvenire alla fine di ogni mese. Nel caso di ritardato pagamento, decorso il 15 giorno di mora, il lavoratore ha facoltà di rescindere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione delle indennità di preavviso e di licenziamento
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-58

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