Art. 57
CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 57

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In vigore dal 13 apr 1961
A1 lavoratore spetta la retribuzione fissata per contratto o per accordi individuali, se più favorevoli, comprensiva di tutti gli elementi costituenti di essa e, dove esistono, di quelli aggiuntivi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-57