CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende
Art. 17
MODALITA DI CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
In vigore dal 31 dic 1960
Il pagamento delle retribuzioni verrà effettuato a settimana, quattordicina, quindicina o a mese. Quando la retribuzione viene effettuata a quattordicina, quindicina o a mese, l'azienda concederà, su richiesta, acconti fino al 90% della retribuzione maturata.
Il pagamento della retribuzione avverrà individualmente mediante busta o prospetto paga o documento equipollente, in cui dovranno essere distintamente specificate tutte le singole voci che la compongono e le eventuali ritenute nonché il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce.
In caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata contro il rilascio, da parte dell'operaio stesso, della quietanza per la somma ricevuta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-cmp-17