CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende

Art. 22

FERIE

In vigore dal 31 dic 1960
L'operaio che ha un'anzianità di servizio di dodici mesi consecutivi presso la stessa ditta ha diritto ad un periodo di ferie compensato con la normale retribuzione (paga di fatto più contingenza) nella misura di: giorni 12 (ore 96): dal 1° all'8° anno compiuto di anzianità; giorni 14 (ore 112): dall'8° anno compiuto di anzianità al 15°; giorni 16 (ore 128): oltre il 15° anno compiuto di anzianità. Il diritto alle ferie per ciascun anno feriale si intende maturato quando sia trascorso un anno dalla epoca, in cui fu maturato il diritto alle ferie per l'anno precedente. Il periodo feriale deve avere normalmente un carattere continuativo salvo diverso accordo tra le parti interessate. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze del lavoro, contemporaneamente per l'intero laboratorio, per reparto, per scaglioni o individualmente. In caso di ferie collettive, all'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere, spetterà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestato. In caso di licenziamento o di dimissioni qualora lo operaio non abbia maturato il diritto alle ferie intere, gli spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di servizio prestati. Per l'eventuale frazione di mese superiore a 15 giorni spetterà all'operaio medesimo il godimento di un dodicesimo delle ferie stesse. Le festività infrasettimanali o nazionali cadenti nei corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico in quanto dovuto, senza, prolungamento del periodo feriale. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia alle ferie, salvo le deroghe previste dal secondo comma dell' dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946 in base alle quali, perdurando la situazione prevista da detto accordo, è consentita la possibilità di suddividere in due periodi nell'anno il godimento delle ferie, ovvero di sostituire il godimento, fino alla metà corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura sopra indicata per ogni giorno di ferie non godute.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-cmp-22

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