CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende
Art. 25
TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITA
In vigore dal 31 dic 1960
Fermo restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda, nelle more dell'emanazione della relativa regolamentazione di legge, praticherà alle operaie gestanti il seguente trattamento:
a) conservazione del posto per un periodo di sei mesi, di cui tre prima del parto e tre dopo;
b) corresponsione per i primi tre mesi dell'assenza prima del parto e per le sei settimane successive di due terzi della retribuzione (paga e contingenza) che avrebbero percepito se avessero normalmente lavorato.
L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe il decorso dell'anzianità di servizio per il periodo di cui al comma a).
Le presenti norme cesseranno di avere vigore con la emanazione di norme di legge o di accordi interconfederali in materia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-cmp-25