CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende
Art. 29
DISCIPLINA AZIENDALE
In vigore dal 31 dic 1960
L'operaio nell'ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro, e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-cmp-29