CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende
Art. 30
PERMESSI DI ENTRATA E USCITA
In vigore dal 31 dic 1960
Durante le ore di lavoro l'operaio non potrà lasciare il laboratorio se non debitamente autorizzato dalla direzione o da chi per essa.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nel laboratorio senza permesso della direzione. Salvo speciale permesso della direzione non è consentito agli operai di entrare o trattenersi nel laboratorio in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dall'operaio alla direzione o da chi per essa nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.
All'operaio che in seguito a regolare permesso lasci il lavoro entro la prima ora dall'inizio, non compete alcun compenso per il tempo passato nella azienda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-cmp-30