CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende

Art. 20

INDENNITÀ DI ZONA MALARICA

In vigore dal 31 dic 1960
Agli operai che per ragioni di lavoro, vengano trasferiti in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità da fissarsi di parte delle organizzazioni territoriali. Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute e dichiarate tali dalle competenti autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-cmp-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo