CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende
Art. 20
INDENNITÀ DI ZONA MALARICA
In vigore dal 31 dic 1960
Agli operai che per ragioni di lavoro, vengano trasferiti in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità da fissarsi di parte delle organizzazioni territoriali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute e dichiarate tali dalle competenti autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-cmp-20