CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende
Art. 16
LAVORO A COTTIMO
In vigore dal 31 dic 1960
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
Le tariffe di cottimo devono essere fissate dalla azienda in modo da garantire all'operaio di normale capacità ed operosità, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 20% del minimo di paga base.
Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai lavoranti a cottimo nel medesimo reparto o gruppo, abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 20%.
Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata, sino al raggiungimento di detto minimo.
Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non avrà diritto al mantenimento dello utile di cottimo, salvo il caso in cui restando inalterate le condizioni di lavoro, l'azienda richieda, il mantenimento della stessa produzione individuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-cmp-16