CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende

Art. 19

DONNE ADDETTE A MANSIONI MASCHILI

In vigore dal 31 dic 1960
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizione di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo. Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopra detta si intenderà soddisfatta con l'applicazione di uguale tariffa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-cmp-19

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