CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende
Art. 14
FESTIVITÀ NAZIONALI E GIORNI FESTIVI
In vigore dal 31 dic 1960
Sono considerate festività nazionali quelle dichiarate tali dalle disposizioni di legge.
Per il trattamento economico per le festività nazionali restano ferme le disposizioni di legge e degli accordi interconfederali in materia.
Inoltre sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) le seguenti festività infrasettimanali:
Capodanno (1 gennaio);
Epifania (6 gennaio);
S. Giuseppe (19 marzo);
Ascensione (mobile);
Corpus Domini (mobile);
SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
Assunzione (15 agosto);
Ognissanti (1 novembre);
Immacolata Concezione (8 dicembre);
Natale (25 dicembre);
Lunedi di Pasqua (mobile);
S. Eligio oppure il S. Patrono ove ha sede il laboratorio;
S. Stefano (26 dicembre).
Per le festività infrasettimanali di cui al punto b), qualora non coincidano con la domenica, con il giorno di riposo compensativo o con altra giornata festiva, sarà corrisposta la normale retribuzione (paga di fatto più contingenza) intendendosi per tale quella che gli operai avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di laboratorio.
Per orario giornaliero di laboratorio si intende quello che sarebbe stato praticato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta la festività infrasettimanale.
In caso di prestazione di lavoro in dette festività infrasettimanali sarà corrisposta, oltre la retribuzione di cui innanzi, la normale retribuzione (paga di fatto più contingenza) per le ore lavorate senza maggiorazione per il lavoro festivo.
Nel solo caso di assenza dovuta a malattia od infortunio, nei giorni festivi di cui al punto b) l'azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli istituti assistenziali sino a raggiungere la retribuzione normale che l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato ammalato o infortunato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-cmp-14