CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende
Art. 9
APPRENDISTATO E ISTRUZIONE PROFESSIONALE
In vigore dal 31 dic 1960
La durata dell'apprendistato e le relative limitazioni per il trattamento economico degli apprendisti verranno fissate mediante accordi integrativi da stipularsi dalle competenti Organizzazioni territoriali.
Le parti riconoscono la necessità di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-cmp-9