CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende
Art. 4
DOCUMENTI E RESIDENZA
In vigore dal 31 dic 1960
Per essere ammesso al lavoro l'operaio è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:
1) libretto di lavoro;
2) tessera e libretti delle assicurazioni sociali in quanto ne sia in possesso;
3) carta di identità o documento equivalente.
È in facoltà della azienda di chiedere all'operaio la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi nonché i certificati di lavoro relativi alle occupazioni antecedenti.
L'azienda rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene.
L'operaio è tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza ed il suo domicilio, a notificarne i successivi mutamenti e, se capo famiglia, a consegnare allo scadere del periodo di prova lo stato di famiglia. Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'azienda metterà a disposizione dell'operaio per il ritiro i documenti, regolarmente aggiornati, e l'operaio rilascerà regolare ricevuta.
Fermo restando le disposizioni di legge, qualora per circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del datore di lavoro questi non fosse in grado di consegnare i documenti personali, dovrà rilasciare all'operaio una dichiarazione scritta che serva di giustificazione per richiedere i documenti necessari per contrarre un eventuale nuovo rapporto di lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-cmp-4