CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende

Art. 5

VISITA MEDICA

In vigore dal 31 dic 1960
L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia della azienda.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-cmp-5

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