CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende
Art. 5
VISITA MEDICA
In vigore dal 31 dic 1960
L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia della azienda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-cmp-5