CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende

Art. 10

ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 31 dic 1960
La durata normale settimanale dell'orario di lavoro è quella fissata dalla legge, con un massimo di otto ore giornaliere, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalle disposizioni in vigore. Tuttavia, per i casi in cui per il sabato sia praticato un orario inferiore alle otto ore, la ripartizione dello orario settimanale potrà avvenire negli altri giorni superando i limiti giornalieri previsti al comma precedente. Per i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro non può superare le 30 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, esclusi gli addetti ai trasporti, i guardiani e i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze di esso, per i quali valgono le disposizioni di legge. Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito. I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento, in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda, fatta eccezione per i guardiani notturni. Il lavoro notturno è quello compreso dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. L'inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dall'azienda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-cmp-10

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