CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende
Art. 7
PASSAGGIO DI CATEGORIA
In vigore dal 31 dic 1960
L'operaio può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purchè ciò non comporti una diminuzione di salario (Per la categoria o classificazione dell'operaio vedasi allegato).
All'operaio che sia destinato a svolgere mansioni di categoria superiore alla propria dovrà essere corrisposta la paga della categoria superiore per il tempo per il quale vi resta adibito.
Trascorso un periodo continuativo di 45 giorni lavorativi nel disimpegno di mansioni superiori avverrà senz'altro il passaggio dell'operaio, a tutti gli effetti, alla categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente per malattia, infortunio, ferie, brevi richiami alle armi, nei quali casi il trattamento di cui al secondo comma spetterà per tutta la durata, della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria.
L'operaio che sia assegnato temporaneamente a mansioni di categoria inferiore conserverà la retribuzione della categoria alla quale appartiene.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-cmp-7