CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende
Art. 12
ENTRATA E USCITA
In vigore dal 31 dic 1960
L'entrata degli operai nel laboratorio sarà regolata come segue, salvo diverse disposizioni aziendali:
il primo segnale verrà dato venti minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; a questo segnale sarà aperto l'accesso al laboratorio;
il secondo segnale verrà dato cinque minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro;
il terzo segnale verrà dato all'ora precisa per lo inizio del lavoro.
A questo segnale l'operaio dovrà trovarsi al suo posto per iniziare la sua attività.
Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da un quarto d'ora o mezz'ora dopo l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso entro i primi quindici minuti o oltre i quindici e fino a trenta minuti. L'uscita è indicata da un unico segnale dato alla fine del lavoro. Nessun operaio potrà cessare il lavoro prima del suo termine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-cmp-12