CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende
Art. 13
RIPOSO SETTIMANALE
In vigore dal 31 dic 1960
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salva le eccezioni e le deroghe di legge.
Il personale ammesso a non fruire del riposo settimanale in coincidenza della domenica, come ad esempio il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, dovrà usufruire del riposo in altro giorno della settimana che si chiamerà, "riposo compensativo".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-cmp-13