CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende

Art. 2

ASSUNZIONE

In vigore dal 31 dic 1960
L'assunzione degli operai deve essere fatta tramite l'Ufficio di Collocamento in conformità alle norme di legge. All'atto della assunzione l'azienda comunicherà all'operaio con esattezza la località alla quale è destinato, la data di decorrenza della assunzione, la qualifica e la categoria, alla quale è assegnato e la relativa paga. La comunicazione avverrà normalmente per iscritto. L'assunzione si intende avvenuta ad ogni effetto per la località indicata all'atto dell'assunzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-cmp-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo